Il TAR della Toscana con sentenza del 30 settembre 2003, ha rigettato il ricorso di una laureata in scienze dell’educazione che era stata esclusa dal concorso per educatore professionale in una azienda sanitaria facendole pagare, in parte, le spese di onorario e di giudizio. Il TAR ha motivato la sua decisione sulla base della normativa vigente e l’inesistenza di equipollenza tra i titoli. Viene riconosciuto come educatore professionale solo quello proveniente dalla facoltà di medicina.
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