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L’articolo 2 comma 4 della Legge n. 4 del 14/01/2013, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate“, prevede che le associazioni professionali promuovano (ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti e per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
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