aIl 20 dicembre 2006, la giunta regionale pugliese, ha approvato il regolamento attuativo della legge regionale n° 19 del 10 luglio 2006.
L’Anpe (rappresentata dalla Dott.ssa Eufrasia Capodiferro) e l’ANPE-REGIONE PUGLIA (rappresentata dalla Dott.ssa Luisa Verdoscia) hanno seguito il lungo lavoro di concertazione: partecipando ai tavoli di concertazione, presentando numerosi documenti ed emendamenti alle varie bozze del testo di legge prima, del regolamento attuativo poi, partecipando alle audizioni che hanno riguardato gli ordini e le associazioni professionali.
Il regolamento rappresenta uno strumento normativo che non risponde ai principi e alle posizioni ufficiali dell’ANPE, prevalentemente, per quanto è stato sancito nell’art. 46.
Anche l’art. 21 non soddisfa per il convolgimento che le associazioni professionali potrebbero avere nella gestione di sperimentazioni e servizi alla persona, tant’è, che tale posizione, ha spinto la sede nazionale e le sedi periferiche dell’ANPE a dotarsi di una propria branche operativa ed imprenditoriale.
In quali servizi troveranno valorizzazione le competenze dei professionisti della pedagogia?
Nei servizi rivolti ai minori:
comunità familiare, art. 47 è prevista la consulenza dei pedagogisti;
nella comunità educativa, art. 48; nella comunità di pronta accoglienza, art. 49; nella comunità alloggio, art. 50; nel centro socio- educativo, art. 50 è previsto il coordinamento affidato ai professionisti dell’area socio-psico-pedagogica;
negli asili nido, art. 53, è previsto il coordinamento pedagogico.
handicap:
Nella residenza sociale-assistenziale dei diversamente abili, art.59, è previsto il coordinamento affidato ai professionisti dell’area socio-psico-pedagogica;
persone con problematiche psico-sociali:
Gruppi appartamento per gestanti e madri con figli a carico, art. 75, è previstsa la presenza programmata dei Pedagogisti;
Le professionalità pedagogiche trovano valorizzazione anche nei seguenti servizi:
centro ludico prima infanzia, art. 90, in qualità di coordinatori pedagogici;
nel servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, art. 92, quali componenti dell’équipe;
nel centro di ascolto per le famiglie e servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, art. 93, quali professionsti in organico;
nella mediazione familiare, art. 94;
nella comunita familiare o casa famiglia, art. 95, come consulenti;
nel servizio di affidamento familiare minori, art. 96, come componenti dell’èquipe;
nel centro aperto polivalente per minori, art. 104, sono individuati quali coordinatori i professionisti dell’area socio-psico-pedagogica.
Per quanto è stato fatto a tutela della dignità e della professionalità dei pedagogisti pugliesi , pur nei limiti di un canovaccio normativo che non sempre e non in tutte le parti ha difeso la specificità degli specialisti dell’educazione, si ringrazia la giunta regionale pugliese, l’Assessora Elena Gentile, la Dott.ssa Annamaria Candela, la commisione Servizi Sociali.